ANIMALI E LUOGHI PUBBLICI

COME È REGOLATO L’ACCESSO DI ANIMALI (PRESUMIBILMENTE CANI) IN LOCALI PUBBLICI?
Innanzitutto è determinato dai regolamenti comunali: il Regolamento per la tutela degli animali; se questo è inesistente, il Regolamento di Igiene urbana Veterinaria, oppure il Regolamento di Polizia Urbana (es. il regolamento comunale tutela animali di Roma, art. 32 “Accesso negli esercizi pubblici”).
Tenete conto che ogni Comune decide da sè SE e QUANTA libertà di accesso offrire ai cani, poichè ha il diritto di regolamentare autonomamente la materia.
  • Nel caso che nel Comune in questione NON esistano i suddetti Regolamenti (oppure che all’interno di essi non esista un riferimento specifico all’accesso in luoghi pubblici per l’animale), dovete fare riferimento alla vostra Legge Regionale sulla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.
  • Le leggi regionali a cui i Comuni fanno riferimento, hanno a loro volta come referenti la “Legge Quadro su animali di affezione e prevenzione del randagismo” (281/1991) e il  “Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria”: questi in particolare stabilisce che l’ingresso ai cani e altri animali è esplicitamente vietato all’interno di locali in cui si preparano cibi – cucine, stabilimenti di confezionamento etc. –  e negli ospedali. Nelle sale e nei luoghi dove si servono cibi (bar, ristoranti, autogrill, self-service), oppure in locali come gli uffici postali, le banche e via dicendo, invece, il divieto è a discrezione dell’esercente (a meno che non esista una specifica Ordinanza del Sindaco che regoli la questione) e come tale deve essere esplicitamente espresso con la pubblica e visibile affissione del relativo cartello (se fatto come si deve, inserendo nello stesso anche il riferimento alla legge).
    Il tutto ha poi valore solo se tale facoltà di non ammettere gli animali all’interno del proprio esercizio pubblico, sia stata preceduta da una comunicazione all’Ufficio competente del comune: mettere un cartello che non abbia alle spalle tale iter, non varrà nulla.
  • Di norma: “i cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone, non sia più lungo di 1,5-2 metri; i gatti e gli altri animali d’affezione devono essere trasportati in idonei contenitori”.

Quando vi recate in un posto, fornitevi di copia della Legge Regionale di riferimento e dei Regolamenti Comunali (laddove esistano) in merito alla questione dei locali pubblici.

… E se il cartello di divieto non è esposto?

  • Se NON esiste un divieto comunale, il cartello non è esposto e non vi fanno entrare, l’esercente è in torto: anche nel caso esistesse un Reg. od Ordinanza Comunali a vostro sfavore, doveva affiggere il cartello (ove si prevede la facoltà di non ammettere gli animali all’interno degli esercizi pubblici, è necessaria previa comunicazione da parte dei titolari all’Ufficio competente): chiamate i vigili e FATEVI VALERE (anche se probabile che alla fine il risultato sia solo una multa per lui e, in futuro, il suo ricordarsi di affiggere il cartello), ricordando che anche i vigili sono tenuti ad accogliere l’esposto (“Omissione d’atti d’ufficio”)
  • A volte gli esercenti di bar e ristoranti, potendo scegliere, lasciano aperta la possibilità di accesso agli animali a prescindere – purchè li teniate a dovere: in quel caso fategli una BUONA pubblicità!
    Se un locale ha molti clienti con animali, non è detto che altre attività concorrenti non decidano di seguirne il buon esempio nell’ottica di ottenere un maggior guadagno.

Cani per non vedenti

CHI OSTACOLA L’ACCESSO DEI CANI GUIDA PER CIECHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI(così come sui mezzi di traposto pubblico), sta violando la legge e rischia una multa da 500 a 2.500 euro (L. n. 37/1974). Il provvedimento stabilisce inoltre che il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola (a meno che questa non sia richiesta espressamente dal conducente, o dai passeggeri sui mezzi pubblici)