E.N.P.A. SEZIONE DI GENOVA
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 martin_pescatore.gif Indicazione delle specie cacciabili - Art. 18 L. n. 157/1992 - Standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Regioni a statuto speciale - Art. 37, cc. 1 e 2 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13/2009 - Illegittimità costituzionale. L’art. 37, commi 1 e 2, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione ai sensi dell’art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell’individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall’art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione della menzionata normativa, l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 luglio 2010, n. 233 
 
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Fermiamo la Proposta di Legge del Sen.ORSI sulla caccia!

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