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Normativa
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FUSIONE APAT, INFS E ICRAM |
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DECRETO 21 MAGGIO 2010 IN VIGORE DA 18 AGOSTO 2010
Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT,dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto,denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a normadell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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Indicazione delle specie cacciabili - Art. 18 L. n. 157/1992 - Standard minimi e uniformi di tutela della fauna - Regioni a statuto speciale - Art. 37, cc. 1 e 2 l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13/2009 - Illegittimità costituzionale. L’art. 37, commi 1 e 2, della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2009, sebbene sia riconducibile alla materia «caccia» spettante alla competenza legislativa primaria della Regione ai sensi dell’art. 4 del relativo statuto di autonomia, nell’individuare le specie cacciabili sul territorio regionale, incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale. Ciò risulta confermato dall’art. 7 della direttiva n. 79/409/CEE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale». In attuazione della menzionata normativa, l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 79/409/CEE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale e, pertanto, ha natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto indica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull’intero territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito delle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 227 del 2003 e n. 536 del 2002). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 luglio 2010, n. 233 |
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Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a scatto e trappole - Reato di uccellagione - Configurabilità - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. L'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di apposite trappole, tendenti alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli integra il reato di uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. n. 157/92. [conf. Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III Sent. n. 2423 del 12/03/97; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del 14/02/96]. (riforma sentenza emessa il 09/01/09 Tribunale di Forlì) Pres. Altieri, Est. Gentile, Ric. Sassi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873
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ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE |
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Guardia giurata volontaria - Nomina - Preventiva richiesta da parte pubblica - Necessità - Esclusione. La figura della guardia giurata volontaria è normativamente prevista da più leggi in materia ambientale, che non presuppongono la preventiva richiesta di collaborazione da parte di un ente pubblico e, segnatamente, di un ente locale, ai fini della relativa nomina. Alla luce della vigente normativa in materia di vigilanza ambientale, la cooperazione con gli enti locali preposti alla tutela dei beni ambientali, necessaria e doverosa, non è infatti esaustiva dell’operato della guardia volontaria appartenente ad un’associazione ambientalista. Le norme in materia fanno, infatti, riferimento anche a fattispecie che esulano dall’attività degli enti locali e, in ogni caso, non inseriscono nel procedimento di nomina alcun ulteriore aggravio consistente nella previa richiesta da parte pubblica. Pres. f.f. Lotti, Est. Sinigoi - V.R. (avv. Dal Piaz) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3007
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PROTEZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI |
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CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08
Protezione transfrontaliera - Obbligo degli Stati membri - Art. 1 Dir. 79/409. L’art. 1 la direttiva 79/409, mira alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e, dall’altro, che l’efficace protezione degli uccelli costituisce un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (C.G.CE sentenza 12/07/2007, causa C-507/04, Commissione/Austria). Occorre poi ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (C.G.CE, sentenza 24/06/2003, causa C-72/02, Commissione/Portogallo). Pres. Lenaerts - Rel. Šváby - Commissione europea c. Repubblica italiana.
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Fermiamo la Proposta di Legge del Sen.ORSI sulla caccia!
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